La legge di bilancio 2026 aveva introdotto due nuove condizioni per applicare le regole che limitano la tassazione dei dividendi percepiti e delle plusvalenze su partecipazioni realizzate dalle imprese. Le condizioni erano alternative: una partecipazione diretta almeno pari al 5% del capitale oppure un valore fiscale della partecipazione non inferiore a 500.000 euro. In mancanza di entrambe, dividendi e plusvalenze sarebbero stati tassati per intero.
Meno di tre mesi dopo, l'art. 11 del D.L. 27 marzo 2026, n. 38 le ha eliminate con effetto dal 1° gennaio 2026, la stessa data da cui avrebbero dovuto applicarsi. Le soglie non hanno quindi mai prodotto effetti.
Le soglie introdotte dalla legge di bilancio 2026
Le soglie riguardavano i dividendi percepiti e le plusvalenze su partecipazioni realizzate nell'esercizio dell'impresa. Senza una partecipazione di almeno il 5% del capitale o di valore fiscale di almeno 500.000 euro:
- le società di capitali e gli enti commerciali residenti avrebbero perso l'esclusione del 95% sui dividendi e l'esenzione sulle plusvalenze (participation exemption, o PEX);
- imprenditori individuali e società di persone avrebbero perso la tassazione parziale di dividendi e plusvalenze.
Per una società soggetta a IRES la differenza era rilevante. Con l'esclusione del 95% concorre al reddito solo il 5% del dividendo: all'aliquota IRES ordinaria del 24%, l'imposta corrisponde all'1,2% del dividendo. Sotto le soglie, il dividendo sarebbe stato interamente imponibile, con un prelievo pari al 24%.
Per imprenditori individuali e società di persone, che non beneficiano dell'esclusione del 95%, dividendi e plusvalenze concorrono al reddito solo in parte. La quota imponibile entra nel reddito d'impresa: per l'imprenditore individuale è tassata con le aliquote progressive IRPEF, per le società di persone è imputata ai soci per trasparenza. Le quote imponibili sono le seguenti:
- per i dividendi, il 40%, il 49,72% o il 58,14%, in base all'anno di formazione degli utili distribuiti (art. 59 TUIR);
- per le plusvalenze che rispettano i requisiti della PEX, il 58,14% se realizzate da imprenditori individuali e il 49,72% se realizzate da società di persone (art. 58 TUIR).
L'abrogazione e gli effetti sul 2026
L'art. 11 del D.L. 38/2026 ha abrogato le disposizioni che avevano introdotto le soglie e ha riportato le norme interessate al testo precedente. Qualunque sia la percentuale o il valore della partecipazione, le società di capitali e gli enti commerciali residenti applicano quindi l'esclusione del 95% dei dividendi (art. 89 TUIR). Imprenditori individuali e società di persone applicano la tassazione parziale descritta sopra.
Le soglie si sarebbero applicate alle distribuzioni deliberate dal 1° gennaio 2026. Anche i dividendi deliberati tra gennaio e marzo, quando erano ancora formalmente in vigore, seguono perciò il regime ripristinato.
Per le plusvalenze, le soglie avrebbero riguardato soltanto le partecipazioni acquisite dal 1° gennaio 2026. Poiché la PEX richiede il possesso ininterrotto della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello della cessione, queste partecipazioni non avrebbero comunque potuto generare plusvalenze esenti prima del 2027. Con l'abrogazione, la PEX resta subordinata ai soli requisiti ordinari dell'art. 87 TUIR.
Conclusioni
Nel 2026 le soglie del 5% e dei 500.000 euro non si applicano, nemmeno agli utili deliberati nei primi mesi dell'anno. Restano le regole precedenti alla legge di bilancio:
- esclusione del 95% dei dividendi per le società di capitali e gli enti commerciali residenti;
- tassazione parziale per imprenditori individuali e società di persone;
- PEX alle condizioni ordinarie dell'art. 87 TUIR, con le quote imponibili dell'art. 58 TUIR per imprenditori individuali e società di persone.
