Con l'avvicinarsi delle festività molte imprese e molti professionisti acquistano omaggi per clienti, fornitori e dipendenti. Il trattamento fiscale di questi costi dipende da chi riceve l'omaggio, dal suo valore e dal tipo di bene regalato. Da quest'anno conta anche il modo in cui l'omaggio viene pagato.

La novità del 2025: pagamento tracciabile

Dal 2025 le spese per omaggi e le altre spese di rappresentanza sono deducibili solo se pagate con strumenti tracciabili: bonifico bancario o postale, carte di debito, di credito o prepagate, assegni, app di pagamento. Un omaggio pagato in contanti non è deducibile, anche se rispetta tutti gli altri requisiti.

La regola vale per le imprese dal periodo d'imposta 2025 (art. 108, comma 2, TUIR, come modificato dalla legge di bilancio 2025) e per i professionisti per le spese sostenute dal 18 giugno 2025 (D.L. 84/2025). Riguarda anche gli acquisti effettuati all'estero e, per le imprese, vale anche ai fini IRAP.

Omaggi a clienti e partner commerciali

Per le imprese, gli omaggi a clienti, fornitori e altri soggetti esterni sono spese di rappresentanza. Il trattamento dipende dal valore unitario dell'omaggio:

  • fino a 50 euro – il costo è deducibile per intero nell'esercizio;
  • oltre 50 euro – il costo è deducibile solo se l'omaggio ha finalità promozionali o di pubbliche relazioni ed è proporzionato ai benefici attesi per l'impresa, entro un limite annuo calcolato sui ricavi della gestione caratteristica: 1,5% fino a 10 milioni di euro, 0,6% per la parte tra 10 e 50 milioni, 0,4% oltre (art. 108, comma 2, TUIR; D.M. 19 novembre 2008).

Il valore da confrontare con la soglia di 50 euro è quello dell'omaggio nel suo complesso. Un cesto natalizio con sei prodotti da 10 euro ciascuno vale 60 euro e segue quindi le regole degli omaggi di valore superiore.

La deduzione integrale fino a 50 euro riguarda solo i beni. I servizi regalati, come ingressi al cinema o trattamenti in un centro benessere, rientrano sempre nel limite annuo delle spese di rappresentanza, qualunque sia il loro valore. Anche i buoni acquisto regalati ai clienti sono considerati spese di rappresentanza.

Ai fini IRAP, per le società di capitali gli omaggi ai clienti sono deducibili per l'importo iscritto a conto economico, sempre a condizione che il pagamento sia tracciabile. Per le società di persone che non hanno optato per il calcolo dell'IRAP in base al bilancio, invece, non sono deducibili.

Omaggi ai dipendenti

Gli omaggi ai dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi non sono spese di rappresentanza. Per l'impresa il costo è deducibile come spesa per il personale (art. 95 TUIR), senza i limiti previsti per gli omaggi ai clienti.

Per chi lo riceve, l'omaggio è un fringe benefit. Non concorre al reddito se, sommato agli altri benefit ricevuti nell'anno, non supera la soglia prevista per il 2025 (art. 51, comma 3, TUIR; legge di bilancio 2025):

  • dipendenti senza figli fiscalmente a carico – 1.000 euro;
  • dipendenti con figli fiscalmente a carico – 2.000 euro.

Nella soglia rientrano anche gli altri beni e servizi forniti gratuitamente, i buoni acquisto e le somme erogate o rimborsate per utenze domestiche, affitto o interessi sul mutuo della prima casa. Se la soglia viene superata, anche di poco, diventa imponibile l'intero importo e non solo l'eccedenza. Prima di consegnare omaggi o buoni di fine anno conviene quindi verificare i benefit già riconosciuti nel 2025.

Professionisti

Per i professionisti gli omaggi ai clienti sono spese di rappresentanza deducibili fino all'1% dei compensi incassati nell'anno (art. 54-septies, comma 2, TUIR), con gli stessi requisiti di finalità e proporzionalità previsti per le imprese. La deduzione integrale fino a 50 euro prevista per le imprese non si applica: tutti gli omaggi rientrano nel limite dell'1%.

Gli omaggi ai dipendenti del professionista, secondo l'interpretazione prevalente, sono invece deducibili per intero come spese per il personale.

Per imprese e professionisti in regime forfettario gli omaggi non hanno effetti sul reddito: i costi non si deducono, perché il reddito è determinato applicando ai ricavi o ai compensi un coefficiente fisso.

L'IVA sugli omaggi

Ai fini IVA conta soprattutto se l'omaggio è un bene che l'impresa produce o vende abitualmente oppure un bene estraneo alla sua attività.

Se il bene è estraneo all'attività – ad esempio un cesto natalizio o del vino regalati da un'impresa che non li commercia – l'IVA pagata all'acquisto è detraibile se il costo unitario non supera 50 euro, indetraibile se lo supera. Anche qui il valore si riferisce all'intera confezione: per il cesto da 60 euro l'IVA non si detrae. La consegna dell'omaggio è fuori campo IVA e non richiede documenti.

Se il bene rientra nell'attività – ad esempio un produttore che regala i propri prodotti – l'IVA sull'acquisto o sulla produzione è detraibile. La cessione gratuita è però soggetta a IVA qualunque sia il valore, calcolata sul prezzo di acquisto o sul costo del bene. Per queste cessioni la rivalsa è facoltativa (art. 18, comma 3, D.P.R. 633/1972): l'impresa può scegliere se chiedere l'IVA al destinatario o sostenerla in proprio.

  • Con rivalsa – l'impresa emette una normale fattura al destinatario e gli addebita soltanto l'IVA, mentre il bene resta gratuito.
  • Senza rivalsa – l'impresa versa l'IVA senza addebitarla. Per documentare l'operazione può emettere un'autofattura elettronica (tipo documento TD27), per la singola cessione o riepilogativa del mese, da annotare solo nel registro delle vendite; in alternativa può annotare gli omaggi in un apposito registro. L'IVA rimasta a suo carico non è deducibile dal reddito.

Per i commercianti al dettaglio che trasmettono i corrispettivi telematici, secondo l'Agenzia delle Entrate, è ammessa solo l'autofattura per singola cessione.

Per gli omaggi ai dipendenti l'IVA sui beni acquistati non è detraibile e la consegna è fuori campo IVA. Se però si tratta di beni che l'impresa produce o vende, l'IVA è detraibile e la cessione gratuita è soggetta a imposta, con le modalità appena descritte.

Qualunque sia il tipo di bene, se l'omaggio viene spedito è necessario che viaggi con un documento di trasporto (DDT) che riporti la dicitura «omaggio».

In sintesi

Per gli omaggi di fine anno conviene verificare quattro aspetti:

  • il pagamento, che deve avvenire con strumenti tracciabili perché il costo sia deducibile;
  • il valore unitario dell'omaggio, riferito all'intera confezione, che per clienti e fornitori decide sia la deducibilità sia la detrazione dell'IVA;
  • per i dipendenti, il totale dei benefit riconosciuti nel 2025, che non deve superare 1.000 o 2.000 euro;
  • se si regalano beni che l'impresa produce o vende, l'IVA sulla cessione gratuita: va addebitata al destinatario oppure, se resta a carico dell'impresa, documentata con autofattura o nel registro degli omaggi.